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Per la gestione degli infortuni in periodo feriale il datore può ricorrere alla denuncia non telematica all’Inail. L’importante è comunicare all’Istituto INAIL (della provincia dove è situata la sede legale) i dati del lavoratore, il tipo di infortunio e la prognosi. Per poter provare che l’invio sia avvenuto entro due giorni dall’evento, è indispensabile utilizzare la Pec o la raccomandata.

Occorre:

1. Compilare il modello cartaceo

(https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html)

Istruzioni modello cartaceo

 (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html)

2.Scannerizzarlo

3. Inviarlo per PEC (posta elettronica certificata), insieme al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede Inail di competenza indicato a questo indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html

4. Fare pervenire copia delle comunicazioni effettuate, al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti alla riapertura dello Studio.

Per le assunzioni di urgenza (da inviare almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro), cliccare sul link https://couniurg.lavoro.gov.it/

 

ed accedere con SPID del legale rappresentante della società, compilare i dati indicati e in calce cliccare invio. Nel rigo MOTIVO DELL'URGENZA scrivere PER CHIUSURA DELLO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO. Dopo effettuato l'invio, prego inviarci via mail il modello UNIURG con documento del lavoratore, codice fiscale del lavoratore ed eventuale permesso di soggiorno. Indicate nella mail, le mansioni svolte, orario di lavoro, eventuale termine fine contratto e luogo della prestazione lavorativa.

 

Lavoratori intermittenti, comunicazione preventiva: nuovo indirizzo PEC dal 01/06/2015

- l'assunzione vacomunicata nei termini e con le modalità note per la generalità dei rapporti dilavoro (UNILAV, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio dell’attivitàlavorativa);

- l’attivazione delcontratto, vale a dire l’effettiva chiamata al lavoro del lavoratore, deveessere

comunicata agli uffici competenti del Ministero del Lavoro condelle specifiche modalità.

In sintesi, è possibileutilizzare il contratto di lavoro intermittente:

- per lo svolgimento di prestazionidi carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate daicontratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territorialeovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese odell'anno, ovvero comunque in relazione alle

attività elencate nellatabella approvata con il R.D. n. 2657/1923;

- con soggetti ultracinquantacinquennio che abbiano meno di 24 anni di età, fermo

restando che leprestazioni contrattuali dovranno essere svolte entro il venticinquesimo annodi

età.

La legge individuainoltre la durata massima del periodo di lavoro pari a 400 giornate dieffettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun datore di lavoro, adeccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

 

Lemodalità di comunicazione della chiamata (SCARICABILE IN QUESTO SITONELLA SEZIONE MODULISTICA -Modelli vari)

 

Il modellodi comunicazione “Uni- intermittente” costituisce lo strumento principaleper

l’adempimentodella comunicazione: esso contiene i dati identificativi del lavoratore e deldatore di

lavoro nonchéla data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modello si compone delle seguenti sezioni:

-  Datore di lavoro: nella quale inserirecodice fiscale e indirizzo email del datore di lavoro

- Elenco lavoratori – prestazioni lavorative:nella quale riportareil codice fiscale di ciascun lavoratore e, per ognuno di essi, la data diinizio e fine chiamata. È possibile inoltre indicare il codice dellacomunicazione obbligatoria UNILAV corrispondente al lavoratore per il quale sista effettuando la chiamata (campo non obbligatorio).

L’invio della comunicazione intermittente deve essere effettuataesclusivamente:

-attraverso il sistema informatico disponibile sul sito Cliclavoro, che, non appena indicato il codicefiscale del lavoratore interessato alla chiamata, propone, se presenti, l’elencodelle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore dilavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione;

- Via e-mail, dopo aver scaricato l’apposito modello, all’indirizzoPEC appositamente creato:  intermittenti@pec.lavoro.gov.it

L’e-mail dovrà avere come oggetto la dicitura “Comunicazione chiamatalavoro intermittente” oppure “Invio telematico Modulo Intermittenti”. Ognisingolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo didieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittentediversi. Non sono previste mail di conferma e non è necessario che l’indirizzoe-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poichéla casella di posta è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche daindirizzi di posta non certificata.

- Utilizzando l’App Lavoro intermittente, scaricabile da Appstore o Google play.

In via del tutto residuale sono previste due ulteriori modalità di invio:

- tramite SMS al numero 339-9942256 - 339-9942256, esclusivamente incaso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione; alfine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessarioche lo stesso si registri preventivamente al portale Cliclavoro, avendo cura diindicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che saràutilizzato per l’invio del modello;

- al numero fax Ministeriale 848800831 oppure in caso di intasamento alla Direzione Territoriale del Lavoro competenteunicamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici. In questo caso il datore di lavoro dovrà conservare la copiadel fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamentedal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo; e se il fax non è disponibile inviare la chiamata alla PEC della DTL competente http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/DTL/Pagine/default.aspx 

Qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni didurata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), occorreràevidentemente inoltrare più di una comunicazione.

La comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa laprestazione lavorativa, deve intervenire prima dell'inizio della stessa.

N.B. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

N.B. In caso di annullamento di una chiamata o ciclo di chiamate già inviate occorre selezionare la casella Annullamento, avendo cura di compilare il modulo secondo quanto indicato nella chiamata originaria.

Le sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di chiamata del lavorointermittente si applica la sanzione amministrativa (non ammessa diffida) da euro 400 adeuro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa lacomunicazione.

In particolare, la sanzione trova applicazione con riferimento ad ognilavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risultiinadempiuto l'obbligo comunicazionale.

In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta deltrasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.

 Attività elencate per contratti a chiamata:

Quando manca il contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati in via residuale da un decreto ministeriale. Quello emanato sotto il previgente regime (D.M. 23 ottobre 2004) consente la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per tutte le tipologie di attività elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (riguardante le attività considerate discontinue ai fini della esclusione dalla disciplina limitativa dell’orario di lavoro).
Il Ministero del lavoro ha chiarito che il ricorso al lavoro a chiamata è ammissibile:
- per i lavori relativi all’attività di pulizia in edifici destinati alla produzione industriale (nota n. 3252/2006);
- per gli addetti alle vendite nei negozi e negli show room (interpello n. 46/2011);
- con riferimento agli operatori socio-sanitari impiegati presso strutture ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi (interpello n. 38/2011);
- per gli addetti a servizi di live streaming, webcasting e servizi prestati su internet (interpello n. 28/2012);
- per gli addetti all’attività di inventario (interpello n. 26/2013);
- per i bagnini assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari (interpello n. 13/2013);
- per i necrofori e i portantini addetti ai servizi funebri, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi richiesti dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 (interpello n. 9/2014);
- per gli addetti al servizio di pulizia all’interno degli alberghi anche se svolto alle dipendenze di un’impresa appaltatrice (interpello n. 17/2014).
È da escludere, invece, il ricorso a tale tipologia contrattuale quando si tratti di:
- lavoratori da occupare nell’ambito di attività socio-assistenziali per anziani (nota n. 1566/2006);
- interpreti e traduttori che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua (interpello n. 31/2013);
- autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanze (interpello n. 7/2014);
- personale addetto alle attività di call center inbound e/o outbound (interpello n. 10/2014).

NASpI 2022

Il sostegno economico ai lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione è garantito dall’INPS attraverso la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) introdotta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 in sostituzione di ASpI e MiniASpI. La NASpI 2022, erogata su domanda dell’interessato ed in presenza di determinati requisiti contributivi, spetta ai lavoratori subordinati, compresi:

·       Apprendisti;

·       Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

·       Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

·       Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

La recente Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) non ha risparmiato l’indennità di disoccupazione NASpI, introducendo alcune modifiche volte soprattutto ad alleggerire il meccanismo di riduzione progressiva del sussidio, oltre ad allargare la platea dei destinatari.

In merito a quest’ultimo aspetto si precisa che, a partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla prestazione anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge15 giugno 1984 numero 240).

Analizziamo in dettaglio come funziona la NASpI e quali sono le novità 2022.

Naspi2022: requisiti

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione NASpI è necessario:

·       Trovarsi in stato di disoccupazione a seguito della perdita involontaria dell’occupazione(vi rientrano le ipotesi di licenziamento, anche se disciplinare, dimissioni per giusta causa, dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o a seguito del rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede dell’azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi pubblici);

·       Aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

La recente Manovra (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) ha abolito, ai fini dell’accesso alla NASpI, il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. La modifica ha effetto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Naspi2022: importo

L’importo mensile della NASpI è determinato prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, diviso il totale delle settimane in cui sono stati versati contributi a prescindere dal rispetto del minimale contributivo. Il risultato dev’essere moltiplicato per 4,33:

Naspi 2022: come funziona e tutte le novità di quest’anno

(Imponibile contributivo / settimane) * 4,33 = retribuzione di riferimento.

Se l’importo ottenuto è:

·       Pari o inferiore ad euro 1.227,55 la NASpI mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento;

·       È superiore a 1.227,55 euro, la NASpI corrisponderà al 75% di euro 1.227,55 + 25% della differenza tra retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.

In ogni caso la somma mensile non potrà eccedere il tetto di euro 1.335,40.

Naspi2022: Décalage

La NASpI si riduce progressivamente in misura pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (novantunesimo giorno di prestazione).

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 il sussidio si riduce del 3% ogni mese a decorrere:

·       Dal primo giorno del sesto mese di fruizione (cento cinquantunesimo giorno di prestazione), nella generalità dei casi;

·       Dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione (duecento undicesimo giorno di prestazione) limitatamente a coloro che, al momento di presentare la domanda, hanno compiuto i cinquantacinque anni di età.

Naspi2022: durata

Il sussidio NASpI è riconosciuto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro, nel rispetto comunque del tetto massimo di ventiquattro mesi.

Nel conteggio devono escludersi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad una precedente prestazione di disoccupazione, anche se erogata in forma anticipata e in un’unica soluzione.

Naspi2022: domanda

La domanda di NASpI dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le seguenti modalità:

·       Online, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni– NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, per gli utenti in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS;

·       Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da rete fissa) ovvero lo06.164.164 da rete mobile;

·       Rivolgendosi ad enti di patronato ed intermediari INPS.

Una volta trasmessa l’istanza, la disoccupazione spetterà:

·       A decorrere dall’ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto in caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo l’interruzione del rapporto stesso;

·       Dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda, in caso di istanza presentata successivamente.

Naspi2022: pagamento

Il sussidio mensile è riconosciuto mensilmente dall’INPS direttamente al beneficiario, a mezzo:

·       Accredito su conto corrente bancario o postale;

·       Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;

in base alla scelta operata dall’interessato in sede di invio della domanda.

Naspi2022: rioccupazione del disoccupato

Può accadere che il percettore NASpI instauri, nel periodo di fruizione dell’indennità, un rapporto di lavoro subordinato ovvero avvii un’attività di lavoro autonomo.

Lavoro subordinato

In merito agli effetti del lavoro subordinato sulla fruizione della NASpI è opportuno distinguere tra:

·       Attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 8.145,00 e durata eccedente i sei mesi, comporta la decadenza dal sussidio di disoccupazione;

·       Attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 8.145,00 e durata fino a sei mesi, l’effetto è quello di sospendere d’ufficio la NASpI per la durata del rapporto di lavoro;

·       Attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo pari o inferiore ad euro 8.145,00l’effetto è quello di mantenere la NASpI in misura ridotta a patto che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto (il datore di lavoro che assume dev’essere inoltre diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha dato diritto alla NASpI).

In quest’ultima ipotesi la riduzione del sussidio è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina la fruizione della NASpI ovvero, se antecedente, la fine dell’anno. L’importo effettivo della riduzione è comunque ricalcolato d’ufficio una volta presentata la dichiarazione dei redditi.

Lavoro autonomo

L’avvio di un’attività di lavoro autonomo da parte di un percettore la NASpI non ne comporta la decadenza bensì l’erogazione dell’importo in misura ridotta a patto che:

·       Il reddito annuo derivante da tale attività non ecceda euro 4.800,00;

·       L’interessato comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.

Il sussidio mensile sarà di conseguenza diminuito in misura pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il godimento dell’indennità ovvero, se antecedente, la fine dell’anno.

Naspi2022: liquidazione anticipata

I destinatari NASpI che intendono:

·       Avviare un’attività di lavoro autonomo;

·       Iniziare un’attività in forma di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;

·       Costituire una società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. ed S.p.a.);

·       Costituire o entrare nel capitale di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) o di capitali(S.r.l.);

·       Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio;

possono chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’ammontare complessivo del trattamento che ancora non gli è stato corrisposto

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