Veonica Puca
RISPOSTA: Salve, se il beneficiario della Naspi si trasferisce in un Paese comunitario o comunque in un Paese che applichi la normativa comunitaria, il diritto alla percezione della Naspi rimane invariato anche se l’interessato deve rispettare alcune condizioni. Innanzitutto deve iscriversi come persona alla ricerca di un lavoro nel Paese estero in ci si è recato seguendo, al tempo stesso gli obblighi previsti nel paese per la ricerca attiva del lavoro. Prima del trasferimento, però, il percettore di Naspi deve essersi iscritto ai centri per l’impiego italiano e deve essere rimasto disposizione di tali uffici per almeno 4 settimane dopo l’inizio della disoccupazione.
La prestazione di disoccupazione avrà una durata di 3 mesi dall’ingresso nello Stato estero al termine dei quali il disoccupato può rientrare in Italia per continuare a fruire della Naspi per la sua durata naturale o ritardare il rientro in patria oltre i 3 mesi decadendo dal diritto di percezione della Naspi italiana.
Se invece il percettore di Naspi si reca all’estero con già un contratto di lavoro in quel paese, la Naspi è sospesa per un massimo di 6 mesi, se il contratto termina prima dello scadere dei 6 mesi l’Inps verificherò che il beneficiario non sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero in cui ha svolto il lavoro (nel qual caso la Naspi non potrà essere ripristinata) prima di ripristinare l’indennità sospesa.
Se, invece, il beneficiario della Naspi si reca in un Paese non convenzionato con l’Italia, l’indennità non può essere fruita e sarà soggetta a decadenza poichè viene meno lo stato di disoccupazione. Soltanto nel caso in cui il beneficiario abbia già, prima della partenza, un contratto di lavoro nello Stato in cui si trasferisce l’Inps sospenderà l’indennità per un massimo di 6 mesi poichè al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro l’interessato era iscritto ad un Centro per l’impiego italiano. Cordiali saluti.