Pareri on-line

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Ci sono 700 Pareri Online

Cristina


RISPOSTA: Salve, certamente la ditta risparmia i contributi, ma se è l'unica scelta, suo padre potrebbe versare la contribuzione volontaria fino al pensionamento. Cordiali saluti

Luca Prisco


RISPOSTA: Salve, ancora per poco potrebbe utilizzare i voucher, anche se a breve verranno probabilmente limitati a determinati settori, potrebbe usare i contratti a chiamata, o se ciò non fosse possibile un contratto di assunzione a termine per 2/3 giorni. Cordiali saluti.

Michele


RISPOSTA: Salve, certamente potrà rivolgersi ad un legale per rivendicare i suoi diritti previsti dal CCNL metalmeccanici in caso di missioni e trasferte non corrisposte. Cordiali saluti

roby


RISPOSTA: Salve, continuerà a percepirla e la NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità. Cordiali saluti.

Nuny


RISPOSTA: Salve, Le spettano sempre i 15 giorni, il contratto sarà sempre lo stesso, ma trasformato a tempo indeterminato. Cordiali saluti

Ilaria


RISPOSTA: Salve, al collega occorre sapere per quante ore lavorative è inquadrata con la ditta per cui già lavora. Quindi è legittima la sua richiesta. La nuova assunzione non influisce sull'allattamento. Può tranquillamente svolgere i due lavori. Cordiali saluti.

Simona


RISPOSTA: Salve, non credo ci siano CCNL che prevedano una retribuzione di euro 420 netti per 20 ore settimanali. Per valutare il suo caso dovrei consultare la sua busta paga e verificare. Cordiali saluti

Davide


RISPOSTA: Salve, l’articolo 11, comma 2, Decreto legislativo 66 del 08.04.2003, prevede che “non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno”: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, alternativamente a questa, il lavoratore padre convivente con lei (questa previsione deve intendersi estesa anche ai genitori non naturali, con figli in adozione o in affido,come affermato dalla Corte Cost.. 26.03.2003, n. 104); b) la lavoratrice o il lavoratore che risulta essere unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni, c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1192. Pertanto il suo caso rientrerebbe nella lettera b). Cordiali saluti

roberto


RISPOSTA: Salve i percettori di prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere attività di lavoro accessorio reso in tutti i settori produttivi nel limite complessivo annuo di € 3.000,00 netti. L’indennità NASPI è una prestazione a sostegno del reddito, pertanto è possibile svolgere attività di lavoro accessorio (quella pagata mediante voucher) durante il periodo di fruizione dell’indennità. Si possono avere due diverse situazioni: 1. lavoro accessorio con compensi nel limite di 4.000,00 euro lordi (pari a 3.000,00 euro netti); 2. lavoro accessorio con compensi compresi tra i 4.000,00 ed i 9.333.33 euro lordi (7.000,00 netti). Nel primo caso l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i voucher ed il lavoratore non è tenuto a inviare all’INPS nessuna comunicazione preventiva. Nel secondo caso l’indennità NASpI è solo parzialmente cumulabile con i voucher: l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Attenzione! Prima del superamento dei 3.000 euro netti, è necessario inviare all’INPS apposita comunicazione. Cordiali saluti

simona


RISPOSTA: Salve,il datore di lavoro non può mettere il dipendente in ferie forzate con poco preavviso,in ogni caso, può dettare i tempi delle ferie in base alle esigenze aziendali ma è tenuto a comunicare in anticipo ai dipendenti il periodo di godimento dell’interruzione dal lavoro. I riposi concessi, inoltre, devono essere fruiti in maniera continuativa per permettere ai lavoratori di recuperare le energie psico-fisiche. L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, che sostanzialmente distingue le quattro settimanale di ferie annuali maturate in tre periodi diversi: – Primo periodo di 2 settimane che sono da fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore devono essere consecutive (es. normalmente nel mese di agosto); – Un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (31 dicembre). La contrattazione collettiva può però aumentare i mesi di differimento portandoli a più di 18 mesi; – Un terzo periodo è quello relativo alle eventuali altre ferie, oltre quelle minime di quattro settimane, attribuite dai contratti collettivi. Le ferie possono essere frazionate e godute entro un termine stabilito dallo stesso CCNL. Cordiali saluti.

Maurizio


RISPOSTA: Salve, i periodi di sospensione dal lavoro per aspettativa non retribuita sono regolamentati dai CCNL di categoria. Non conoscendo il Suo CCNL, posso dirle che se il datore di lavoro consente un periodo di aspettativa non retribuita prevista dal CCNL non deve essere considerata in diminuzione al periodo di aspettativa per congedo parentale. Cordiali saluti

Alessandro


RISPOSTA: Salve, il superminimo individuale assorbibile, riduce la cifra riconosciuta a titolo di superminimo man mano che aumenta la paga base per effetto dei rinnovi del CCNL di settore. Il superminimo non può essere assorbito dagli aumenti periodici di anzianità o dai compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza del 2004. Cordiali saluti.

Marco


RISPOSTA: Salve, considerando che Pomezia sia territorio del mezzogiorno ( ma da verificare) e prima di proporre ricordo all'Inps, si rechi preso la sede di competenza per evidenziare che per i lavoratori collocati in mobilità dal 1-1-2015 (data licenziamento 31-12-2014) è stata introdotta dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 una progressiva riduzione della durata prevista dalla legge n. 223 del 1991. Ma lei è stato collocato in data antecedente, pertanto, se Pomezia è territorio del Mezzogiorno, le spettano altri 12 mesi di Mobilità. Cordiali saluti.

Luca


RISPOSTA: Salve, i casi in cui si può sospendere il rapporto lavorativo sono ben definiti dalla legge. Quello che più si addice alla sua richiesta potrebbe essere l'aspettativa per motivi personali. Tale tipologia di congedo non va confusa con quello per motivi familiari, in quanto quest’ultimo è disciplinato dalla legge, mentre l’aspettativa per ragioni personali è contemplata nella maggior parte dei contratti collettivi. Quest’ipotesi di aspettativa non è retribuita, e può durare , nella maggioranza dei casi, al massimo 12 mesi nell’arco della vita lavorativa. Può essere fruita, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche in modo frazionato. Il datore di lavoro, o l’amministrazione, può accordare la sospensione solo se compatibile con l’organizzazione e le esigenze di servizio. Cordiali saluti