Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

ele


RISPOSTA: Salve, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini dipendendo dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nel suo caso sono 10 giorni. I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. Saluti

Glori De Sica


RISPOSTA: Salve, per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato. In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore. Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare Inps 16/2008. Pertanto il congedo di maternità è obbligatorio per 5 mesi. Saluti

Giovanni Castelli


RISPOSTA: Salve, il passaggio di livello deve esser accettato dall'azienda e non verrà redatto un nuovo contratto ma solo una lettera di variazione. Sarà un accordo aziendale a stabilire il suo ritorno al livello precedente. Saluti

mirella


RISPOSTA: Salve, in caso di vertenza le spetta tutto quanto previsto dal CCNL commercio e terziario. Il periodo in nero verrà calcolato come se fosse stata regolarmente inquadrata e per le ore che ha effettivamente lavorato. La 13^, la 14^ le ferie il Tfr e tutto il resto previsto dal CCNL verrà conteggiato in base all'orario di lavoro svolto. La tassazione non è del 30% ma sul lordo si detrae la quota a carico lavoratore circa il 9,19% e sull'importo cosi ottenuto si calcola la tassazione che è a scaglioni, oltre addizionali comunali e regionali. Saluti

Monica


RISPOSTA: Salve, per le mansioni da Lei svolte di impiegata contabile dovrebbe essere inquadrata almeno al livello 3 (contabile di concetto. Pertanto può tranquillamente chiedere il passaggio al terzo livello, anche con raccomandata a mano. Cordiali saluti

Marco


RISPOSTA: Salve, deve considerare tutti gli elementi retributivi previsti dal CCNL di categoria. cordiali saluti

Sarah


RISPOSTA: Salve, In base alla disciplina dell’apprendistato introdotta dall’art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, “durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto”. ecco i livelli i periodi del periodo di apprendistato: livello destinazione finale 2 mesi 36 livello inquadramento iniziale 1 livello destinazione finale 3 mesi 48 livello inquadramento iniziale 2 livello destinazione finale 4 mesi 60 livello inquadramento iniziale 3. livello 1 importo lordo euro 1363,56 livello 2 importo lordo euro 1509,98 livello 3 importo lordo euro 1621,95 livello 4 importo lordo euro 1708,09 Le ricordo che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ed i periodi di cui sopra sono relativi al periodo formativo. Cordiali saluti.

Claudia


RISPOSTA: Salve, il preavviso nel suo caso è di 45 giorni di calendario. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Saluti

Maria


RISPOSTA: Salve, l'azienda ha detto il vero, ma se voleva assumerla, anche con contratto di apprendistato, poteva semplicemente cambiare mansione, ovvero da commerciale estero a commerciale. Non sarebbe cambiato nulla. Probabilmente hanno cambiato idea. Cordiali saluti.

Salvatore


RISPOSTA: Salve, Le premetto che non mi occupo di lavoro pubblico, ma per il privato le sue due opzioni ipotizzate sarebbero fattibili. Non conosco se nel pubblico impiego possa esserci qualche norma speciale che ne vieti la fattibilità prospettata. Cordiali saluti

Elena


RISPOSTA: Salve, l'azienda ha correttamente applicato la normativa. Cordiali saluti

Diego


RISPOSTA: Salve, non è scritto nel CCNL quanto da Lei riferito per il passaggio di livello. Sono entrambi livelli di lavoratori qualificati, ma il quinto livello ha in più l'apporto di lavoro organizzato con maggiore autonomia esecutiva. Pertanto se lei rientra in tal caso, può chiedere l'aumento di livello. Cordiali saluti

antonio


RISPOSTA: Salve, per poter darLe delle risposte avrei bisogno di consultare il contratto di lavoro e la busta paga, quindi non è possibile esaudire le sue richieste on line. Cordiali saluti

Anonimo Veneziano


RISPOSTA: Salve, l'azienda potrà licenziala sempre che, abbia un giustificato motivo oggettivo o più probabilmente nell'ottica di un licenziamento collettivo, che si perfeziona con 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. Cordiali saluti

Antonio


RISPOSTA: Salve non avendomi specificato la Sua qualifica e livello le allego i termini del preavviso da CCNL: IMPIEGATI Art. 14 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni) Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 46, Parte prima, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A; 2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo B; 3) mesi 1 per gli impiegati dei gruppi C e D. B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10: 1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A; 2) mesi 2 per gli impiegati del gruppo B; 3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo C. C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A; 2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo B; 3) mesi 2 per gli impiegati del gruppo C. I termini di disdetta decorrono dal 1º o dal 15º di ciascun mese. OPERAI: Art. 10 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni) Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46, Parte prima, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianità fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10 anni. Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva. La data di riferimento è il 01/10/2015. cordiali saluti.

Vincenzo Arvia


RISPOSTA: Salve, non potendo inserire un risarcimento danno extra quello già previsto dalla normativa vigente, potrebbe inserire nel contratto individuale di lavoro un bonus transattivo di fine rapporto di lavoro pari ad euro.... in caso di licenziamento entro un determinato periodo (es. 5 anni). Cordiali saluti

Stefania


RISPOSTA: Salve, si può licenziare in regime di solidarietà. La figura del Manager collocato in settore ove l'azienda necessita di tale figura per le responsabilità oggettive, può essere considerata esente dai normali vincoli di scelta per la collocazione della messa in mobilità. Saluti

Luigi Intogna


RISPOSTA: Le conviene rispettare il preavviso per non creare un vuoto contributivo di quel periodo, anche perchè l'indennità di mobilità decorrerà sempre alla fine del periodo previsto per il preavviso. Ma se anche volesse rinunciare al preavviso non saranno mai dimissioni. Saluti

telemaco signorini


RISPOSTA: Salve, alla luce di quanto mi ha esposto, Le comunico che dovrà presentare necessariamente le dimissioni on-line con la medesima scadenza. In caso contrario rimarrà regolarmente assunto fino a licenziamento o dimissioni on-line. Cordiali saluti