Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

Patrik


RISPOSTA: Invii subito un telegramma in cui dichiara che non accetta il nuovo livello e che se viene aumentato il livello contestualmente alla sua volontà di dimettersi, agirete nelle opportune sede per dimostrare l'artifizio del datore di lavoro. Se non ha le password Inps, vada subito da un patronato per rassegnare le dimissioni on-line. Cordiali saluti

Raffaele


RISPOSTA: L'importo di euro 45,00 di poco sotto il limite esente da imposte e contributi(euro 46,48)è un importo forfettizzato e migliorativo rispetto alla trasferta indicata nel CCNL. La trasferta Le verrà riconosciuta per i giorni di lavoro ma il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di 1 pasto meridiano ed 1 serale oltre il pernottamento. Cordiali saluti

Cristian


RISPOSTA: La data di assunzione è relativa alla seconda azienda che subentra nell'appalto. La prima data di assunzione "convenzionale" è utile per il calcolo del TFR complessivo oltre al calcolo dei ratei maturati con la precedente azienda. Saluti

Giuseppe


RISPOSTA: Salve, se è stato assunto con legge 23/12/14 n.190 (legge stabilità 2015)il suo contratto è a tempo indeterminato e se sussistono tutti i requisiti di legge, l'azienda potrà godere di un esonero contributivo annuale per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua. Pertanto essendo stato assunto nel 2015 Lei rientra nella casistica di cui sopra. Cordiali saluti

Alessandro


RISPOSTA: Salve, non trovo la sua domanda, ma presumo voglia sapere se deve restituire i giorni di preavviso. La risposta è si. Non è una penale, ma il datore di lavoro le tratterrà dalla busta paga di fine rapporto di lavoro i giorni di preavviso eventualmente non rispettati. Cordiali saluti.

Mario


RISPOSTA: Salve, per uso e consuetudine la retribuzione degli Impiegati è mensilizzata, ed alcuni contratto (vedi metalmeccanici)obbligano la retribuzione mensilizzata sia per operai che per impiegati. Il CCNL Impiegati Agricoli l'art.17 recita: Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 169. Al quinto comma recita: Lo "stipendio contrattuale mensile", definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all'art. 17 del presente contratto, è costituito da: a) minimo di stipendio base mensile; b) indennità di contingenza; c) Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.); d) minimo di stipendio integrativo. Anche se si parla di "stipendio contrattuale mensile" nulla dice in merito alla possibilità di non pagare con paga oraria. Anche l'art.11 del medesimo CCNL che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale nulla vieta in merito. Faccio notare che qualunque sia il tipo di retribuzione (oraria o mensilizzata)il dipendente non perde nulla in riferimento a tutti gli istituti contrattuali. Cordiali saluti.

Sara


RISPOSTA: Salve, fino a 3 anni di vita dei gemelli può recarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza e convalidare le dimissioni. In questo caso ha anche diritto a percepire l'Aspi. Cordiali saluti

Luciana


RISPOSTA: Salve, l'Art. 34 recita: "L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore." Quindi nulla dice rispetto l'obbligatorietà della retribuzione mensilizzata. La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e quella oraria con il divisore 169. Pertanto si ha la facoltà di scegliere le due modalità retributive. Cordiali saluti

Raffaele


RISPOSTA: Negli anni il tema è stato oggetto di controversie e quindi ne ha fatto padrona la giurisprudenza. In ultimo una circolare del Ministero del lavoro del 8/11/13 n.43 ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato del 31/7/13 n.4035. In sintesi, pur entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, i verbali interrogatori dei lavoratori possono essere rilasciati. Quindi Le conviene presentare istanza di accesso agli atti, dandone una giusta motivazione. Cordiali saluti.

Fabio Carbutti


RISPOSTA: Salve, Le comunico che il modello UNILAV datato 2013 non è possibile modificarlo sul sito Ministeriale per la parte "motivo cessazione". Pertanto consiglio di farlo annullare e di ripresentalo con la giusta motivazione, pena una sanzione amministrativa di euro 100,00. In più consiglio far variare sul modello Emens il codice cessazione. Cordiali saluti

sebastiano faraci


RISPOSTA: La Circolare Inps n.130 del 4/10/2010 ha esemplificato la compatibilità delle integrazioni salariali CIG/CIGS con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Il suo caso è da rinvenire nel punto 5 e 5.1 della predetta circolare, dove recita: 5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa. In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito. 5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile. Cordiali saluti

luigi


RISPOSTA: Salve, se ha ancora 2 settimane di ferie non godute anno precedente, ovvero dal 1/9/2014 al 31/8/2015,è corretto che pretenda almeno due settimane di ferie continuative. Le ferie sono un diritto indisponibile per il lavoratore e come tale non suscettibile di rinuncia e transazione, e devono essere godute per almeno due settimane consecutive, per soddisfare le esigenze psicologiche fondamentali per il lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore di lavoro. In tale ottica le ferie sono da intendersi eminentemente come periodo di tempo libero prefigurato dalla Costituzione per la realizzazione da parte del lavoratore delle esigenze innanzi indicate, piuttosto che per esclusivo ristoro di energie usurate nella prestazione di lavoro, da fruirsi necessariamente in stato di salute. Pertanto, credo debba far valere i suoi diritti. Cordiali saluti

simone depoliti


RISPOSTA: Se clicca sul link in basso a destra del mio sito nella sezione News trova la risposta al suo quesito e anche il calcolo della Naspi. Grazie.

Simona


RISPOSTA: Salve, considerando che non viene assunta presso la stessa azienda ma probabilmente è un gruppo di aziende e verrà riassunta presso una del gruppo, ovvero una cooperativa, le confermo che potrà tranquillamente percepire la Naspi per due anni considerando anche il periodo precedente per il relativo calcolo mensile della Naspi . Per altre info può contattare lo studio negli orari di ufficio. Cordiali saluti.