Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

Davide


RISPOSTA: Salve, l’articolo 11, comma 2, Decreto legislativo 66 del 08.04.2003, prevede che “non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno”: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, alternativamente a questa, il lavoratore padre convivente con lei (questa previsione deve intendersi estesa anche ai genitori non naturali, con figli in adozione o in affido,come affermato dalla Corte Cost.. 26.03.2003, n. 104); b) la lavoratrice o il lavoratore che risulta essere unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni, c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1192. Pertanto il suo caso rientrerebbe nella lettera b). Cordiali saluti

roberto


RISPOSTA: Salve i percettori di prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere attività di lavoro accessorio reso in tutti i settori produttivi nel limite complessivo annuo di € 3.000,00 netti. L’indennità NASPI è una prestazione a sostegno del reddito, pertanto è possibile svolgere attività di lavoro accessorio (quella pagata mediante voucher) durante il periodo di fruizione dell’indennità. Si possono avere due diverse situazioni: 1. lavoro accessorio con compensi nel limite di 4.000,00 euro lordi (pari a 3.000,00 euro netti); 2. lavoro accessorio con compensi compresi tra i 4.000,00 ed i 9.333.33 euro lordi (7.000,00 netti). Nel primo caso l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i voucher ed il lavoratore non è tenuto a inviare all’INPS nessuna comunicazione preventiva. Nel secondo caso l’indennità NASpI è solo parzialmente cumulabile con i voucher: l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Attenzione! Prima del superamento dei 3.000 euro netti, è necessario inviare all’INPS apposita comunicazione. Cordiali saluti

simona


RISPOSTA: Salve,il datore di lavoro non può mettere il dipendente in ferie forzate con poco preavviso,in ogni caso, può dettare i tempi delle ferie in base alle esigenze aziendali ma è tenuto a comunicare in anticipo ai dipendenti il periodo di godimento dell’interruzione dal lavoro. I riposi concessi, inoltre, devono essere fruiti in maniera continuativa per permettere ai lavoratori di recuperare le energie psico-fisiche. L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, che sostanzialmente distingue le quattro settimanale di ferie annuali maturate in tre periodi diversi: – Primo periodo di 2 settimane che sono da fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore devono essere consecutive (es. normalmente nel mese di agosto); – Un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (31 dicembre). La contrattazione collettiva può però aumentare i mesi di differimento portandoli a più di 18 mesi; – Un terzo periodo è quello relativo alle eventuali altre ferie, oltre quelle minime di quattro settimane, attribuite dai contratti collettivi. Le ferie possono essere frazionate e godute entro un termine stabilito dallo stesso CCNL. Cordiali saluti.

Maurizio


RISPOSTA: Salve, i periodi di sospensione dal lavoro per aspettativa non retribuita sono regolamentati dai CCNL di categoria. Non conoscendo il Suo CCNL, posso dirle che se il datore di lavoro consente un periodo di aspettativa non retribuita prevista dal CCNL non deve essere considerata in diminuzione al periodo di aspettativa per congedo parentale. Cordiali saluti

Alessandro


RISPOSTA: Salve, il superminimo individuale assorbibile, riduce la cifra riconosciuta a titolo di superminimo man mano che aumenta la paga base per effetto dei rinnovi del CCNL di settore. Il superminimo non può essere assorbito dagli aumenti periodici di anzianità o dai compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza del 2004. Cordiali saluti.

Marco


RISPOSTA: Salve, considerando che Pomezia sia territorio del mezzogiorno ( ma da verificare) e prima di proporre ricordo all'Inps, si rechi preso la sede di competenza per evidenziare che per i lavoratori collocati in mobilità dal 1-1-2015 (data licenziamento 31-12-2014) è stata introdotta dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 una progressiva riduzione della durata prevista dalla legge n. 223 del 1991. Ma lei è stato collocato in data antecedente, pertanto, se Pomezia è territorio del Mezzogiorno, le spettano altri 12 mesi di Mobilità. Cordiali saluti.

Luca


RISPOSTA: Salve, i casi in cui si può sospendere il rapporto lavorativo sono ben definiti dalla legge. Quello che più si addice alla sua richiesta potrebbe essere l'aspettativa per motivi personali. Tale tipologia di congedo non va confusa con quello per motivi familiari, in quanto quest’ultimo è disciplinato dalla legge, mentre l’aspettativa per ragioni personali è contemplata nella maggior parte dei contratti collettivi. Quest’ipotesi di aspettativa non è retribuita, e può durare , nella maggioranza dei casi, al massimo 12 mesi nell’arco della vita lavorativa. Può essere fruita, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche in modo frazionato. Il datore di lavoro, o l’amministrazione, può accordare la sospensione solo se compatibile con l’organizzazione e le esigenze di servizio. Cordiali saluti

mariela


RISPOSTA: Salve, all’interno del contratto a tempo parziale devono essere indicate le ore di lavoro in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il datore di lavoro non ha la possibilità, pertanto, di modificare a suo piacere la collocazione temporale della prestazione lavorativa, a meno che non esistano dei preventivi accordi, le cosiddette clausole flessibili ed elastiche. In particolare, le clausole flessibili sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di variare l’orario lavorativo (nel senso di modifica della disposizione temporale, non di aumento delle ore) rispetto a quanto indicato nel contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente: possono essere sia previste dal contratto collettivo, che inserite in un accordo individuale col lavoratore. Le clausole elastiche sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di aumentare l’orario lavorativo. Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del Decreto di riordino dei contratti, non è più possibile, per l’azienda, indicare nei contratti part time le clausole elastiche, se queste non sono previste nel contratto collettivo applicato, anche di secondo livello, o non sono state concordate col lavoratore. Attenzione, però: per accordo col lavoratore non s’intende una semplice pattuizione individuale, ma un accordo certificato davanti ad una commissione di certificazione (vi sono commissioni attive presso la Direzione Territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro). L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria, per il dipendente, pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto: nessun aumento del carico di lavoro, dunque, se non è previsto un aumento della paga oraria. Pertanto se nel suo contratto di non sono indicate diverse pattuizioni ci vuole il suo assenso per la modifica dell'orario di lavoro. Cordiali saluti.

marco


RISPOSTA: Salve, sul modello di dimissioni on-line deve indicare la data del primo maggio per intendere che la data dimissioni è 30 aprile. Cordiali saluti.

g.


RISPOSTA: Salve, l'azienda può rifiutare la Sua richiesta di trasformare il contratto a part-time. Non c'è alcuna disparità di trattamento tra i part-time e full-time per il lavoro domenicale. Se il suo contratto di lavoro non prevede la domenica come giorno lavorativo prestabilito, può rifiutarsi di lavorare la domenica fino a 3 anni di vita del bambino. Cordiali saluti.

Monica Orlando


RISPOSTA: Salve, il CCNL studi professionali, come altri, non prevedono una scadenza precisa per la corresponsione dello stipendio. Il diritto alla retribuzione del lavoro è disciplinato dall'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del Codice Civile. Con tali articoli si impone al datore di lavoro di rispettare i vincoli contrattuali, compresa la data di erogazione dello stipendio, imposti per legge o dai CCNL a livello nazionale o locale. Se l'azienda non ha stabilito un giorno fisso per il pagamento o non si conforma alle disposizioni del CCNL oppure non applica alcun CCNL, lo stipendio dovrebbe comunque essere corrisposto nel momento in cui la prestazione è stata eseguita. Vale a dire che se la cadenza di paga è mensile la prestazione deve ritenersi conclusa entro il giorno ultimo del mese. Per ovviare a questo problema la legge prevede alcune forme di tutela del lavoratore e del suo diritto a ricevere lo stipendio. Per legge il limite massimo entro cui il titolare ha l’obbligo di versare lo stipendio è il giorno 10 del mese successivo. Entro questa data il pagamento deve pervenire materialmente al lavoratore o al collaboratore, e non semplicemente essere disposto. In poche parole, entro il 10 del mese lo stipendio deve essere disponibile sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il momento del pagamento è quello in cui “ il provente esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”. Nel caso di ritardi nei pagamenti dello stipendio, il diritto del lavoro o i contratti nazionali prevedono il riconoscimento dei relativi interessi in base alle disposizioni legali in corso. Per quanto riguarda, invece, lo stipendio di dicembre e della tredicesima, il capo d’azienda ha l’obbligo di corrisponderlo entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo in modo da evitare problemi dal punto di vista fiscale. Solo rispettando tale termine, infatti, si può considerare di competenza dell’anno appena concluso il pagamento delle retribuzioni relativo alla mensilità di dicembre. Il ritardo nei pagamenti è uno dei casi in cui si può fare un sollecito e mettere in mora il datore di lavoro o, addirittura, dare le dimissioni per giusta causa e richiedere la Naspi. Prima di chiarire quali sono i termini entro cui va versato lo stipendio, però, bisogna fare una distinzione. Il ritardo di pochi giorni e di una singola mensilità non rappresenta un motivo valido per dimissioni per giusta causa; il discorso cambia, invece, se il pagamento dello stipendio salta o arriva un mese dopo. Pertanto può tranquillamente sollecitare il suo datore di lavoro. Cordiali saluti.

roberto


RISPOSTA: Salve, premesso che la differenza economica tra i due livelli dei contratti indicati è notevole, il superminimo della differenza di livello non deve essere assorbibile in quanto non dovrà essere diminuito per futuri aumenti contrattuali. Può evidenziarlo al capo del personale per modificare la causale in busta paga, in caso negativo invii una raccomandata in cui chiede che il superminimo non sia assorbibile. Cordiali saluti

mauro cason


RISPOSTA: Salve, per quanto da Lei affermato, può tranquillamente chiedere il passaggio a livello 2. Ne parli con il capo del personale per tentare un accordo, in caso contrario invii una raccomandata esemplificando la Sua richiesta. Cordiali saluti.

valentina


RISPOSTA: Salve, per rispondere alla sua domanda si dovrebbe studiare la busta paga emessa dal datore di lavoro. Ma comunque, avendo una retribuzione pari a zero, ci saranno le addizionali comunali e regionali del 2016 trattenuti in unica soluzione, probabilmente la trattenuta del mancato preavviso e altro che non posso sapere senza la visione della busta paga. Cordiali saluti.

Marianna


RISPOSTA: Salve, durante l'aspettativa, il posto di lavoro Le viene conservato mantenendo tutti i suoi diritti compreso la maternità Cordiali saluti

Marzia


RISPOSTA: Salve, è possibile rassegnare la dimissioni ma durante i primi tre anni di vita del bambino deve necessariamente convalidarle al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio” (ex Ispettorato del lavoro o DTL). Il preavviso è regolato dai CCNL ma la maggioranza indicano il periodo da Lei indicato. Durante il preavviso può usufruire di permessi retribuiti. Cordiali saluti.

Germano Di Mattia


RISPOSTA: Salve si ripete anche per il 2017 il Bonus occupazione per il Sud che riguarda le assunzioni, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante dei disoccupati senza limiti di età, nelle unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: il beneficio è sempre lo stesso e medesime sono le condizioni del 2016 ma solo per 1 anno (sgravio contributivo fino al limite di 8.060,00) per la fruibilità sia per quel che concerne il "de minimis". Lo sgravio è subordinato ad autorizzazione Inps e alla disponibilità dei fondi. Cordiali saluti